STATUTO ASSOCIAZIONE

                                                                           STATUTO

    ASSOCIAZIONE STOP ALLA MENINGITE - ODV

ART. 1 - l'Associazione di volontariato denominata «ASSOCIAZIONESTOP ALLA MENINGITE - ODV» più avanti chiamata per brevità associazione, con sede Empoli, Via Cavour n. 32, svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall' Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 - L'associazionepersegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A art. 5 codice del Terzo settore);

  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera C art. 5 codice del Terzo settore);

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 codice del Terzo settore);

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H art. 5 codice del Terzo settore);

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 codice del Terzo settore);

  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U art. 5 codice del Terzo settore);

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 codice del Terzo settore);

L'associazione opera quindi in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: attività benefica in relazione a tutto ciò che riguarda il sostegno e la prevenzione della meningite.

ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti colpiti dalla meningite, anche per il recupero degli stessi dopo le cure;

  • realizzare una rete di persone colpite dalla malattia per il sostegno reciproco e dei loro familiari;

  • offrire assistenza informativa e/o materiale su aspetti della malattia, della diagnosi e della cura;

  • offrire assistenza informativa sull'esistenza dei centri di cura specializzati, sulla diagnosi e sulla cura;

  • realizzare incontri e convegni destinati ai malati e ai loro familiari;

  • diffondere una corretta informazione sui rischi ed esiti della meningite e lo sviluppo della cultura della prevenzione;

  • sviluppare un maggiore impegno collettivo della classe medica, politica e civile nei confronti della sensibilizzazione sui rischi e della prevenzione della meningite;

  • organizzare campagne locali, regionali e nazionali, assicurando l'informazione appropriata all'opinione pubblica.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART.5) Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Possono aderire all'associazione tutte le Organizzazioni di Volontariato, iscritte o iscrivibili al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui alla legge 117/2017.

La richiesta di adesione va presentata in forma scritta al Presidente dell'associazione che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando - entro il termine massimo di 30 giorni - la sua decisione e comunicandola adeguatamente al richiedente. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea1, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazione promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquistato, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti da successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine.

ART.6 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- dimissioni;

- espulsione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

  • per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;

  • mancato pagamento della quota sociale (espulsione operata dal direttivo);

In caso di partecipazione all' Associazione di altra Associazione, l'esclusione è deliberata quando essa non è più iscritta al Registro di cui alla legge 117/2017 o contravviene agli obblighi stabiliti dallo statuto o dal regolamento.

La delibera di esclusione è operata dall'Assemblea dei Soci, ad esclusione del mancato pagamento della quota sociale (morosità), secondo i termini previsti annualmente dall'assemblea. Avverso la delibera di esclusione, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'associazione esclusa potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ad ogni modo, le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con l'Associazione avranno un rapporto di lavoro.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati2 nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 8 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;

- Consiglio Direttivo;

- Presidente.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

ART. 9 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 10 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 11 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

ART. 12 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione. Sono competenze inderogabili:

  • nomina (o sostituzione) degli organi sociali e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

  • approva dei programmi dell'attività da svolgere;

  • redazione/modifica/revoca di regolamenti interni;

  • delibera sullaesclusione degli associati.

  • delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

  • delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ART. 14 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 17 membri e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto per non più di due mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.3

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 16 - È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

ART. 17 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea4 tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione difronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni5.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;

- verifica periodica della cassa, dei documenti e della registrazione contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;

- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  • contributo dei soci;

  • contributo di privati, persone fisiche o giuridiche;

  • contributi dallo Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni o lasciti testamentari;

  • rimborso derivanti da convenzioni o altre entrate derivanti da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore

  • proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore

  • proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Il patrimonio sociale (indivisibile) comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 20 - L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché l rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possono prenderne visione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.6

ART. 21 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 22 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 23 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • 7il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

L'assemblea prevede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 25 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ( Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. 

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.








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